
Scopri cosa occorre per garantire l’esonero della responsabilità del cessionario nella compravendita di crediti fiscali da bonus edilizi
CHECK-LIST PER OTTENERE L’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO NELLA CESSIONE DEI CREDITI
- Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi di edilizia libera, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la data di inizio lavori e che gli stessi sono agevolabili, anche se non richiedono autorizzazione.
- Comunicazione preliminare dell’inizio dei lavori all’ASL o, per interventi esclusi da questa comunicazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che tale comunicazione non è richiesta.
- Visura catastale precedente o storica dell’immobile oggetto degli interventi. Per immobili non ancora censiti, una richiesta di registrazione catastale. Il D.L. n. 11/2023 ha introdotto la possibilità di dimostrare l’esistenza dell’immobile con una ricerca catastale storica, oltre a quella precedente all’intervento.
- Fatture, ricevute o altri documenti che dimostrino le spese sostenute e il relativo pagamento.
- Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, con allegati richiesti dalla legge, rilasciate da professionisti abilitati, e ricevute di presentazione presso gli uffici competenti.
- Per interventi su parti comuni di edifici condominiali, una delibera condominiale di approvazione dei lavori e una tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
- Per interventi di efficienza energetica agevolabili con il c.d. “eco bonus ordinario”, la documentazione richiesta dall’art. 6, COMMA 1, DM 6.8.2020.
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista o da un CAF.
- Attestazione di conformità agli obblighi antiriciclaggio degli enti coinvolti nella cessione.
- Per interventi di riduzione del rischio sismico, documentazione prevista dal Decreto MIT n. 58/2017 o asseverazione della classe di rischio prima e dopo
l’intervento. - Il contratto di appalto tra chi ha eseguito i lavori e il committente.
Il comma 6-quater specifica che il Mancato possesso di parte della documentazione non rende automaticamente responsabile in solido il cessionario o il fornitore. È possibile dimostrare la diligenza o la non gravità della negligenza con qualsiasi mezzo di prova garantendo l’esonero della responsabilità solidale.
La Circolare n. 27/2023 precisa che il comma 6-bis deve essere coordinato con il comma 6-quater e l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il dolo o la colpa grave non possono essere dedotti solo dalla mancanza di documentazione. Il cessionario può dimostrare la correttezza della propria condotta utilizzando ogni mezzo di prova.
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